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Sez. L, Sentenza n. 2799 del 20/03/1987 (Rv. 451921 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - SENTENZA NON NOTIFICATA - IMPUGNAZIONI - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451921-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - SENTENZA NON NOTIFICATA - IMPUGNAZIONI - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

L'impugnazione avverso una sentenza non notificata deve essere proposta, anche nel caso di controversie soggette al rito del lavoro, nel termine di un anno ai sensi della disciplina generale dettata dall'art. 327 cod. proc. civ., considerando come dies a quo non il giorno dell'udienza in cui è stata data lettura del dispositivo della sentenza ma quello della sua pubblicazione. (V 6092/85, mass n 443222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)