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Sez. L, Sentenza n. 75 del 11/01/1988 (Rv. 456729 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - FORMALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE NON AVVENUTA AUTONOMAMENTE - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA IN CALCE ALLA SENTENZA DA PARTE DELLA STESSA AUTORITÀ PREPOSTA ALLA PUBBLICAZIONE - EQUIPOLLENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456729-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - FORMALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE NON AVVENUTA AUTONOMAMENTE - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA IN CALCE ALLA SENTENZA DA PARTE DELLA STESSA AUTORITÀ PREPOSTA ALLA PUBBLICAZIONE - EQUIPOLLENZA.*

La formalità della pubblicazione della sentenza - non avvenuta autonomamente - può ritenersi realizzata con l'atto che necessariamente la presuppone, quale l'apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza da parte della stessa autorità (il cancelliere) che avrebbe dovuto provvedere alla sua pubblicazione, con la conseguenza che dalla data di tale attività decorre il termine annuale per l'impugnazione (ex art. 327 cod. proc. civ.). (V 2799/87, mass n 451921; (V 6092/85, mass n 443222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)