Sez. 1, Sentenza n. 3861 del 25/05/1999 Cc. (dep. 09/09/1999) Rv. 214304 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Divieto di accessi ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Obbligo di presentazione imposto dal questore - Procedimento di convalida - Termini - Sospensione nel periodo feriale - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE
Il termine di 48 ore, prescritto dall'art.6, comma 3, della legge n.401 del 1989, per la convalida del provvedimento del questore che prescrive l'obbligo di presentazione in occasione di competizioni agonistiche, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale. Anche nei casi di urgenza, infatti, le deroghe al principio generale della sospensione dei termini nel periodo feriale sono soltanto quelle previste e regolate dall'art.240-bis disp.att.cod.proc.pen., la quale, essendo disposizione di carattere generale, non ammette deroghe in via analogica.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)