Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 21/04/1999 Cc. (dep. 26/05/1999) Rv. 213862 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione della esecuzione in vista di eventuale concessione di misure alternative - Termine per la presentazione della richiesta - Sospensione del termine nel periodo feriale - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Il termine entro il quale il condannato può presentare istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione a norma dell'art.656, comma 5, cod.proc.pen., è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, trattandosi di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di difesa che la legge n.742 del 1969 mira a presidiare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)