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Sez. L, Sentenza n. 13643 del 11/06/2007 (Rv. 597700 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Presupposti - Distinzioni - Accertamento del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597700-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

I lavoratori dello spettacolo, per i quali sussiste l' obbligo di iscrizione all'ENPALS e il diritto alle relative prestazioni previdenziali e assistenziali, indicati nell'art. 3 del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, si distinguono in un primo gruppo, per i quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata dagli stessi è diretta al pubblico o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato, con presunzione assoluta, "iuris et de iure", di appartenenza al settore dello spettacolo e conseguente accertamento del giudice di merito della sola qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria o secondaria, purché conforme alla delega legislativa. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo conseguendone che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, all'attività di spettacolo svolta dai primi o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, l'obbligo assicurativo (principio affermato in controversia concernente omissione contributiva per lavoratori con qualifica di operatori di ripresa, assistenti operatori e impiegati tecnici).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)