diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1943 del 17/06/1968 (Rv. 333957 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE OD IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - - DECORRENZA DALL'INTERRUZIONE- ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA DALLA CONOSCENZA EFFETTIVA DELL'EVENTO - TEMPESTIVITA DELLA RIASSUNZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333957-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE OD IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - - DECORRENZA DALL'INTERRUZIONE- ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA DALLA CONOSCENZA EFFETTIVA DELL'EVENTO - TEMPESTIVITA DELLA RIASSUNZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

A seguito dell'illegittimita costituzionale (dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza 15 dicembre 1967 n. 139) dell'art. 305 cod.proc.civ., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dall'art 301 cod proc civ di morte o impedimento del procuratore, prescindendo dalla conoscenza del fatto da parte del cliente, deve ritenersi che la prosecuzione e la riassunzione del processo - in caso di tali eventi interruttivi - debba avvenire nel termine perentorio di sei mesi dall'effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'interessato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)