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Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 28/03/1969 (Rv. 339466 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - EFFETTO AUTOMATICO - RIASSUNZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339466-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - EFFETTO AUTOMATICO - RIASSUNZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO.*

Qualora la parte sia costituita in giudizio per mezzo di procuratore l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso produce l'interruzione del processo, con effetto automatico e immediato, senza necessita di dichiarazione o notifiche, a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che dell'evento possano aver avuto le parti o il giudice, e senza alcuna necessita di declaratoria da parte del giudice stesso. Il termine perentorio stabilito per la prosecuzione o per la riassunzione del procedimento, peraltro, non decorre piu dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, a seguito della pronunzia di incostituzionalita della disposizione che ne sanciva la decorrenza da tal momento anziche da quello della dichiarazione o della notificazione dell'evento medesimo. (V. N. 3138-68, massima n. 336038 2865-68, massima n.335561 n.1943 -68, massima n. 333957).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)