Sez. 4, Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. 286468-01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI | Mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)