diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1437 del 06/03/1982 (Rv. 419268 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE NON ANCORA MATURATO O GIÀ MATURATO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419268-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE NON ANCORA MATURATO O GIÀ MATURATO - DISTINZIONE.*

In tema di indennità di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt. 26 e 27 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, la Corte costituzionale, con sentenza n 124 del 28 maggio 1975, ha affermato che la nozione di "stipendio o paga ultimi raggiunti" va intesa come retribuzione ultima raggiunta, secondo i criteri imperativi fissati, per l'indennità di anzianità, dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. e, quindi, computando ogni elemento di natura retributiva, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Analoghi principi devono ritenersi operanti riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (art. 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 e successive modificazioni) in favore del personale con diritto a pensione. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della indennità contrattuale, fosse computabile - oltre le mensilità aggiuntive - anche il premio annuale istituito con l'accordo aziendale 28 febbraio 1963). (V 1559/80, mass n 405153; (V 4490/79, mass n 400897; (V 1062/78, mass n 390417).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)