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Sez. 3, Sentenza n. 5924 del 18/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159613 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ - DANNO GRAVE ALLA PERSONA - DIRITTI INVIOLABILI E BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA UMANA - ESIGENZA DI ALLOGGIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - RIGOROSO ACCERTAMENTO DEGLI ALTRI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ESIMENTE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO MEDIANTE COSTRUZIONE PER ALLEGATE CONDIZIONI DI BISOGNO.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159613-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ - DANNO GRAVE ALLA PERSONA - DIRITTI INVIOLABILI E BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA UMANA - ESIGENZA DI ALLOGGIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - RIGOROSO ACCERTAMENTO DEGLI ALTRI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ESIMENTE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO MEDIANTE COSTRUZIONE PER ALLEGATE CONDIZIONI DI BISOGNO.*

Ai fini dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 cod. pen., rientrano talune situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica ovvero che attentano, in via ancor più generale, alla complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale del soggetto. Tra questi beni, si deve ricomprendere anche quello connesso all'esigenza di un alloggio, che è uno dei bisogni primari della persona, in conformità dei principi costituzionali che riguardano la persona umana ed i diritti a questa inerenti. Tuttavia, nel momento in cui si giustifica tale interpretazione estensiva del danno grave alla persona come riguardante tutti i diritti inviolabili della persona umana, nel contempo più attenta, analitica e penetrante deve mostrarsi l'indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di Azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli altri elementi costitutivi della stessa, in particolare la necessità e l'inevitabilità, tenuto conto delle complesse esigenze di tutela dei beni dei terzi, che, coinvolti involontariamente dallo stato di necessità, non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate. (nella fattispecie, è stata esclusa l'esimente, ritenuta dai giudici di merito, nel caso di illecita occupazione per quasi un trentennio di una porzione di Demanio marittimo mediante costruzione a scopo abitativo eseguita dall'imputato per l'allegato stato di bisogno e le precarie condizioni socioeconomiche e familiari che avrebbero impedito di procurarsi altro alloggio). (V mass n 149970; (Conf mass n 147994; (Conf mass n 148374; (Conf mass n 151194; (Conf mass n 151195; (Conf mass n 151196, in tema di costruzione abusiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161 com. 1, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)