Sez. 3, Sentenza n. 10152 del 11/07/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161438 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUTTORE ABUSIVO - PER FINI SOCIALI E DI MERCATO - ESIMENTE DELLA LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUTTORE ABUSIVO - PER FINI SOCIALI E DI MERCATO - ESIMENTE DELLA LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il costruttore abusivo non può invocare lo status necessitatis della sua Azione per fini sociali e di mercato relativi ai dipendenti della sua azienda; invero il pericolo di grave danno per costoro è ovviabile nell'ambito delle leggi sociali ed amministrative tutelanti l'efficienza della produzione industriale e la occupazione delle maestranze. (V mass n 143223; (V mass n 088805; (V mass n 151196; (V mass n 152617; (V mass n 159430; (V mass n 159613).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)