Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 22/11/1966 (Rv. 325317 - 01)
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO - DECRETO - NATURA DI SENTENZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO - DECRETO - NATURA DI SENTENZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*
Il decreto, con il quale il tribunale, provvedendo sul reclamo proposto, a norma degli artt 23 e 26 della legge sulla disciplina del fallimento, contro il decreto del giudice delegato, che, ai sensi dell'art 110 della legge stessa, stabilisce il piano di riparto e lo rende esecutivo, risolvendo controversie concernenti la graduazione dei crediti e l'ordine dei privilegi, ha carattere e contenuto decisorio e, quindi, e impugnabile col ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. (Cfr 2156/65; 368/64; 703/62; 124/61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)