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Sez. 1, Sentenza n. 389 del 16/02/1971 (Rv. 349973 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349973-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Il decreto, con il quale il tribunale provvede sul reclamo, proposto a norma dell'art 26 della legge fallimentare, contro il provvedimento del giudice delegato che stabilisce il piano di ripartizione dell'attivo fallimentare e lo rende esecutivo, ha carattere e contenuto decisorio, incide su diritti soggettivi e non e soggetto ad altri mezzi di impugnazione. Pertanto, contro di esso e ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (Conf 833'69, mass n 339171' 2876'68, mass n 335583' 823'67, mass n 326927' 2790'66, mass n 325317).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)