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Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 06/09/1968 (Rv. 335583 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO - DECRETO - NATURA DI SENTENZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335583-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO - DECRETO - NATURA DI SENTENZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*

Il decreto, con il quale il tribunale, provvedendo sul reclamo proposto, a norma degli artt.23 e 26 della legge sulla disciplina del fallimento, contro il decreto del giudice delegato, che, ai sensi dello art.110 della legge stessa, stabilisce il piano di riparto e lo rende esecutivo, risolvendo controversie concernenti la graduazione dei crediti e l'ordine dei privilegi, ha carattere contenuto decisorio e, quindi, e impugnabile col ricorso per Cassazione, a norma dell'art.111 della Costituzione. (Conf. Alle sent. 823-67, massima n. 326927 e n.2790-66, massima n. 325317 V. 2156-65, 368-64, 703-62, 124-61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)