Sez. 1, Sentenza n. 2023 del 22/05/1975 (Rv. 375738 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE DICHIARATA INAMMISSIBILE IN PRIMO GRADO PER DIFETTO DI SPECIFICAZIONE - RIPROPOSIZIONE DETTAGLIATA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE DICHIARATA INAMMISSIBILE IN PRIMO GRADO PER DIFETTO DI SPECIFICAZIONE - RIPROPOSIZIONE DETTAGLIATA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
La prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericita nel giudizio di primo grado, non puo essere riproposta in appello, attraverso la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, in quanto se e vero che il giudice di appello puo riesaminare la questione della sussistenza o meno della specificazione dei capitoli di prova dedotti in primo grado, tuttavia la decadenza pronunziata in primo grado non puo essere sanata in appello mediante la tardiva indicazione specifica dei fatti, dal momento che la legge ammette unicamente la deduzione di prove nuove in appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)