Sez. L, Sentenza n. 13531 del 30/10/2001 (Rv. 549954 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Ricorrente costituito personalmente con dichiarazione di residenza - Notifica eseguita mediante deposito in cancelleria - Inammissibilità - Residenza situata fuori del comune dell'ufficio giudiziario adito - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di opposizione ad ordinanza - ingiunzione proposta ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente costituito personalmente abbia indicato la propria residenza, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non può essere eseguita mediante deposito nella cancelleria, ai sensi dell'art. 22, comma quinto, della legge citata, ancorché tale residenza sia situata fuori del comune dove ha sede il giudice adito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)