Sez. L, Sentenza n. 668 del 01/02/1990 (Rv. 465095 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ELEMENTO LETTERALE - CHIAREZZA - RICORSO AD ELEMENTI SUSSIDIARI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ELEMENTO LETTERALE - CHIAREZZA - RICORSO AD ELEMENTI SUSSIDIARI - ESCLUSIONE.*
In tema di interpretazione del contratto l'elemento letterale è il primo e fondamentale elemento per indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, con conseguente preclusione del ricorso a criteri ermeneutici sussidiari, quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate. (nella specie, la S.C., sancendo tale principio, ha ritenuto corretta l'interpretazione data dal giudice di merito al C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, nel senso che, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base di trenta giornate di retribuzione normale, rileva che, rispetto alla prefissata data dell'1 gennaio 1977 vi sia coincidenza o posteriorità del collocamento in pensione dell'agente, senza che possa aversi riguardo al diverso e - a differenza dell'altro - non testualmente menzionato evento dell'effettiva cessazione del servizio). (V 2450/85, mass n 440294; (V 1923/79, mass n 398317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1371, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)