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Sez. L, Sentenza n. 1923 del 03/04/1979 (Rv. 398317 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMUNE VOLONTA DELLE PARTI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398317-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMUNE VOLONTA DELLE PARTI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI.*

Con particolare riferimento alla contrattazione collettiva, la "comune volonta delle parti" di cui all'art 1362 cod civ deve essere desunta non gia attraverso una puntuale ricostruzione delle volonta degli stipulanti, bensi in funzione di cio che nelle clausole del contratto collettivo appare obiettivamente voluto, cosi da comporre l'eventuale dissenso delle singole volonta nell'unita di intento che si puo desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formare il consenso, pur essendo gli stipulanti consapevoli delle difformi valutazioni che stavano alla base del consenso cosi manifestato formalmente. Conseguentemente l'elemento letterale del contratto e il primo e fondamentale criterio per indagare la comune intenzione delle parti, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando le espressioni testuali siano sufficientemente chiare, precise ed adeguate per cogliere la detta comune intenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)