Sez. L, Sentenza n. 2450 del 13/04/1985 (Rv. 440294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI APPLICABILI - ELEMENTO LETTERALE - RILEVANZA FONDAMENTALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI APPLICABILI - ELEMENTO LETTERALE - RILEVANZA FONDAMENTALE.*
In tema di interpretazione delle norme dei contratti collettivi di diritto comune occorre non tanto ricostruire la volontà delle parti stipulanti quanto identificare ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio interpretativo con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione della comune volontà delle parti sia consentita da espressioni testuali chiare, precise ed adeguate. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito secondo cui l'art. 24 del C.C.n.L. degli autoferrotramvieri del 23 luglio 1976 - nel prevedere un più favorevole criterio di calcolo dell'indennità di anzianità per i dipendenti "collocati in pensione" a partire dall'1 gennaio 1977 - si riferiva a coloro che avessero cessato dal servizio non prima della data predetta; la suprema Corte ha invece ritenuto che il dato letterale fosse decisivo). (V 979/83, mass n 425747; (V 1923/79, mass nn 398317 e 398318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)