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Sez. 5, Sentenza n. 20911 del 03/10/2014 (Rv. 632446 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Agenzia delle entrate - Uffici periferici - Legittimazione processuale - Sussistenza - Fondamento - Potere rappresentativo - Titolarità - Direttore dell'ufficio periferico o persona da lui delegata.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632446-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del "regolamento di amministrazione" n. 4 del 2000, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 30 lugolio 1999, n. 300; ne consegue che agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l'accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)