Sez. 2, Sentenza n. 75 del 03/01/2013 (Rv. 624682 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica degli atti ai sensi dell'art.22, quinto comma, legge n.689 del 1981 mediante deposito in cancelleria - Applicabilità all'amministrazione opposta - Esclusione - Notificazione della sentenza secondo le regole ordinarie del cod. proc. civ. - Necessità - Obbligo per la P.A. di dichiarare o eleggere domicilio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, il disposto dell'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui le notificazioni possono essere eseguite, nei casi ivi previsti, mediante deposito in cancelleria - si applica solo nei confronti del ricorrente e non anche dell'autorità opposta, per la quale restano operanti le regole generali (art. 170, comma terzo, cod. proc. civ.), né va richiesta alla P.A. la dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dall'art. 22, quinto comma citato, tenuto conto che, ai sensi del successivo art. 23, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono comunicati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, alla quale è ordinato il deposito dei documenti ivi indicati. (Nella specie, era stata comunicata con deposito in cancelleria all'amministrazione - che si era costituita in giudizio - l'ordinanza pronunciata fuori udienza che, all'esito dell'udienza fissata per la sospensione della esecutività del provvedimento opposto, aveva stabilito l'udienza di discussione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)