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Sez. 2, Sentenza n. 16573 del 19/07/2006 (Rv. 591440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione - P.A. costituita per mezzo del suo funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato anzichè nella sede dell' Amministrazione - Conseguenze - Nullità (e non inesistenza) dell'atto - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La nullità della notificazione è sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica stessa e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione da cui possa presumersi che il destinatario ne avrà conoscenza; pertanto, nel caso in cui la P.A. si sia costituita in giudizio per mezzo di un suo funzionario, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione eseguita, anziché nella sede dell'amministrazione medesima, presso l'Avvocatura dello Stato, atteso che la funzione istituzionale di difesa dell'amministrazione svolta dal quest'ultima fa ritenere normale, anche se non certo, che essa informi l'amministrazione degli atti a questa indirizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)