Sez. 2, Sentenza n. 9825 del 24/04/2009 (Rv. 607992 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica di atti ai sensi dell'art. 22, quinto comma, legge n. 689 del 1981 mediante deposito in cancelleria - Applicabilità all'Amministrazione opposta - Esclusione - Notificazione della sentenza - Secondo le regole ordinarie del cod. proc. civ. - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il disposto dell'art. 22, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - secondo cui le notificazioni possono essere eseguite, nei casi ivi previsti, mediante deposito in cancelleria - si applica solo nei confronti del ricorrente e non anche dell'Autorità opposta, per la quale restano applicabili le regole generali, tra cui gli artt. 285 e 170, comma terzo, cod. proc. civ., i quali dispongono che la notifica della sentenza va eseguita nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)