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Sez. 1, Sentenza n. 23907 del 11/11/2009 (Rv. 610203 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Appello - Ricorso depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Configurabilità - Costituzione dell'appellato - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610203-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

L'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, conseguente al mancato deposito del ricorso in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)