Sez. 1, Sentenza n. 14100 del 26/10/2000 (Rv. 541231 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Proposizione dell'appello con citazione - Validità - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
Nel procedimento di impugnazione della sentenza di divorzio, l'appello è soggetto al rito camerale ai sensi dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987. Esso si propone, pertanto, con ricorso, che deve essere depositato nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. Peraltro, ove sia stato proposto con citazione, è da escluderne la nullità in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, purché il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i predetti termini perentori fissati dalla legge, a nulla rilevando, invece, a tal fine che negli stessi termini sia stata effettuata la notificazione all'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)