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Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/07/1997 (Rv. 506242 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Appello - Forma e termini - Perfezionamento - Momento.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506242-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Nel rito camerale del procedimento divorzile di secondo grado la tempestività dell'appello va esclusivamente considerata con riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, indipendentemente dalla successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)