Sez. 3, Sentenza n. 5883 del 09/05/2000 (Rv. 536309 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Evitabilità del danno da parte del creditore ex art. 1227 comma secondo cod. civ. - Onere probatorio relativo a carico del debitore - Danneggiante - Sussistenza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227 comma secondo cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)