Sez. 3, Sentenza n. 137 del 08/01/1980 (Rv. 403522 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RESPONSABILE DELL'EVENTO DANNOSO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RESPONSABILE DELL'EVENTO DANNOSO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Quando siano state accertate l'esistenza di un evento produttivo di danno e la responsabilita di un soggetto per tale evento, l'Onere di eccezione e di provare le eventuali circostanze dell'aggravamento del danno, per il fatto colposo del danneggiato, e a carico del debitore responsabile dell'evento dannoso, ma non puo essere dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimita. (V 46/72, mass n 355727; (Conf 4291/76, mass n 382995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)