Sez. U, Sentenza n. 15658 del 11/07/2006 (Rv. 591152 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - IN GENERE | Cessazione della concessione dell'agente contabile - Saldo attivo o passivo della gestione - Controversia relativa - Giurisdizione della Corte dei conti - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - IN GENERE
La Corte dei conti è deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'agente contabile e l'Amministrazione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti. Ne deriva che, cessato il rapporto concessorio, ogni controversia relativa al "saldo", attivo o passivo, della gestione dell'agente contabile va promossa innanzi all'autorità competente a giudicare della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei conti. (Principio espresso in fattispecie nella quale il Comune aveva chiesto all'agente contabile la consegna del residuo di fondo cassa e questi aveva richiesto in via riconvenzionale il compenso ulteriore per avere gestito i fondi erogati dallo Stato, in occasione del sisma del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 703 art. 9, DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Legge 04/10/1986 num. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)