Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 27/04/1995 Cc. (dep. 15/07/1995) Rv. 202140 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Decorrenza - Richiesta di integrazione della documentazione - Ammissibilità - Limiti - Richiesta del verbale di vane ricerche - Ammissibilità - Conseguenze in tema di decorrenza del termine.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il tribunale deve pronunciarsi sull'istanza di riesame, inizia a decorrere, dal momento in cui si perfeziona l'arrivo nella cancelleria dell'organo decidente di tutti gli atti presentati a suo tempo dal Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari, nonché degli altri, essenzialmente connessi, come quelli necessari alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione; tra questi ultimi devono ritenersi ricompresi anche gli atti che si riferiscono allo "status" dell'imputato ed alla nomina del difensore di fiducia, nonché tutta la documentazione che consenta al giudice dell'impugnazione di verificare la regolare instaurazione della procedura camerale ex art. 127 cod. proc. pen., ivi compreso il verbale di vane ricerche dell'indagato che certifica lo "status" del soggetto e che è il presupposto della dichiarazione di latitanza, alla quale si riconnettono conseguenze relative all'applicabilità o meno delle disposizioni sull'intervento dell'indagato in udienza (art. 127, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.). (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la decisione del Tribunale della Libertà che aveva richiesto, ad integrazione della documentazione già pervenutagli, la trasmissione del verbale di vane ricerche, perché adottata entro i dieci giorni dal deposito in cancelleria di detto documento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)