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Sez. 5, Sentenza n. 4696 del 30/10/1996 Cc. (dep. 27/01/1997) Rv. 206832 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine - Comunicazione nei termini della avvenuta trasmissione degli atti rilevanti per la decisione con riferimento all'impugnazione già presentata da altro indagato nel medesimo procedimento - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206832-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di riesame delle misure cautelari personali il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale della libertà può ritenersi rispettato nel caso in cui l'autorità procedente abbia comunicato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono già stati trasmessi al Tribunale con riferimento ad altro ricorso proposto da un diverso indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)