Sez. 1, Sentenza n. 441 del 14/02/1966 (Rv. 320881 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - PER DANNI CAGIONATI DIRETTAMENTE A SOCI O A TERZI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - PER DANNI CAGIONATI DIRETTAMENTE A SOCI O A TERZI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
L'art. 2395 cod.civ. dispone che, oltre all'Azione di responsabilita attribuita alla societa e ai creditori sociali, compete un, Azione individuale al socio e al terzo nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto per il comportamento doloso o colposo degli amministratori. Detta norma postula che il socio o il terzo abbiano subito personalmente un danno, come conseguenza diretta dell'attivita svolta dagli amministratori nell'Esercizio delle loro funzioni e trova, quindi, applicazione ogni qualvolta la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'Azione degli amministratori, a nulla rilevando che il socio o il terzo possano avere anche un, Azione contro la societa. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)