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Sez. 1, Sentenza n. 3176 del 14/05/1981 (Rv. 413750 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - AZIONE DI RISARCIMENTO AD OPERA DEL TERZO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA SOCIETA DI UN PRELIMINARE DI VENDITA, STIPULATO DA UN AMMINISTRATORE - DANNO PER LA MANCATA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO VERSATO - AZIONE DEL PROMISSARIO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE - INAMMISSIBILITA - MANCATA DESTINAZIONE DELL'ACCONTO ALLA ATTIVITA SOCIALI - AZIONE EX ART 2394 COD CIV - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413750-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - AZIONE DI RISARCIMENTO AD OPERA DEL TERZO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA SOCIETA DI UN PRELIMINARE DI VENDITA, STIPULATO DA UN AMMINISTRATORE - DANNO PER LA MANCATA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO VERSATO - AZIONE DEL PROMISSARIO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE - INAMMISSIBILITA - MANCATA DESTINAZIONE DELL'ACCONTO ALLA ATTIVITA SOCIALI - AZIONE EX ART 2394 COD CIV - PROPONIBILITA.*

L'Azione individualmente concessa dall'art 2395 cod civ al terzo per il risarcimento dei danni da esso subiti per effetto di Atti dolosi o colposi degli amministratori presuppone che i danni siano conseguenza immediata e diretta del comportamento degli amministratori, e non il riflesso di quelli eventualmente cagionati da questi ultimi al patrimonio sociale, sicche - pronunziata la risoluzione di un preliminare di vendita stipulato da un amministratore di societa per un adempimento di quest'ultima - non puo il promissario acquirente far valere nei confronti dello amministratore il danno per la mancata restituzione dell'acconto versato all'atto di detta stipula attraverso l'Azione suindicata fondata sulla mera omissione di formalita da parte dell'amministratore medesimo, come la mancata contabilizzazione dell'acconto in questione nel bilancio dell'anno di formazione del preliminare. Ne e idonea a legittimare l'Azione di cui all'art 2395 citato la mancata destinazione alle attivita sociali di tale acconto, la quale, in quanto lesiva dell'integrita del patrimonio sociale, se questo risulti insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori sociali, puo invece sorreggere la diversa Azione contro l'amministratore ex art 2394 cod civ, (spettante, nell'ipotesi di fallimento della societa, ai sensi di quest'ultima norma, al curatore del fallimento). (V 5011/77, mass n 388623, sulla prima parte; (V 441/66, mass n 320881, sulla prima parte; (V 2709/64, mass n 304061, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)