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Sez. L, Sentenza n. 16033 del 17/08/2004 (Rv. 575773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratti di formazione e lavoro - Contratti a termine - Configurabilità - Conseguenze - Requisiti di validità del licenziamento - Applicabilità alla comunicazione del datore di lavoro relativa alla scadenza del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Poiché il contratto di formazione e lavoro costituisce una specie del "genus" contratto di lavoro a tempo determinato, la comunicazione del datore di lavoro relativa alla scadenza del rapporto secondo le pattuizioni non costituisce licenziamento e ad essa non è quindi applicabile la disciplina legale di requisiti di validità del licenziamento di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)