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Sez. L, Sentenza n. 2518 del 22/03/1996 (Rv. 496524 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratti di formazione e lavoro - Recesso intimato prima della scadenza - Condizione - Giusta causa - Disciplina ex art. 2118 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Ingiustificatezza del recesso - Conseguenza.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496524-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro, il recesso prima della scadenza del termine previsto (atto per il quale non opera la disciplina dell'art. 2 della legge n.604 del 1966) è consentito solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod.civ. - rimanendo invece inapplicabile l'art. 2118 dello stesso codice- con la conseguenza che il recesso ingiustificato obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno cagionato alla controparte, da liquidarsi secondo le regole comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)