Sez. 1, Sentenza n. 14935 del 20/07/2016 (Rv. 640804 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno ambientale - Domanda pendente alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 - Disciplina applicabile - Individuazione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e del loro costo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
la liquidazione del danno ambientale per equivalente è ormai esclusa alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente alla data di entrata in vigore della menzionata legge in applicazione del nuovo testo dell'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006 (come modificato prima dall'art. 5 bis, comma 1, lett. b, del d.l. n. 135 del 2009 e poi dall'art. 25 della l. n. 97 del 2013), individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/2013 num. 97 art. 25, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 5 bis com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)