Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 06/05/2015 (Rv. 635218 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno ambientale - Concorso nello stesso evento - Ripartizione della responsabilità ex art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 25 della legge n. 97 del 2013 - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In materia di responsabilità per danno ambientale, la regola di cui all'art. 311, comma 3, penultimo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97 - per la quale "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale" - mira ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, sicché opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in quelli di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di un'unitaria condotta di danneggiamento dell'ambiente, che restino tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, non soffre limitazione la regola di cui all'art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l'intero evento causato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 com. 3 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Legge 06/08/2013 num. 97 art. 25, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)