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Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 06/04/1995 (Rv. 491660 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Contratto di compravendita - Planimetria allegata - Prova - Produzione in giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491660-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

La planimetria allegata al contratto di compravendita ed in esso richiamata per indicare l'oggetto della vendita può essere provata solo con la sua produzione in giudizio in quanto facente parte integrante di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)