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Sez. 1, Sentenza n. 3275 del 29/05/1984 (Rv. 435313 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE PECUNIARIA - DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - DETERMINAZIONE IN MISURA MEDIA TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO PREVISTI, ED INSINDACABILITÀ DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435313-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE PECUNIARIA - DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - DETERMINAZIONE IN MISURA MEDIA TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO PREVISTI, ED INSINDACABILITÀ DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*

La motivazione dei provvedimenti amministrativi è sempre necessaria quando la pubblica amministrazione esplica nei confronti di privati poteri soggetti a limiti particolari ed a condizioni precise, e tale principio non subisce alcuna deroga, relativamente ad un provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria (nella specie, adottato dal ministro del tesoro per accertata violazione delle norme valutarie), per quanto concerne la concreta Determinazione del quantum della sanzione ancorché corrispondente ad un valore medio tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge, e ciò anche se, in Sede di opposizione contro quel provvedimento, il giudice deve soltanto limitarsi ad accertarne la legittimità in ordine alla presenza o meno sul punto di un'adeguata motivazione, senza poter valutare direttamente il merito della quantificazione né procedere alla modificazione della sua entità. (V 5945/82, mass n 423694; (V 4727/80, mass n 408543).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 4, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)