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Sez. U, Sentenza n. 2997 del 16/10/1962 (Rv. 254430 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - INDENNIZZO - LIMITI - LUCRO CESSANTE - ESCLUSIONE - MANCATO REDDITO DELL'IMMOBILE - RISARCIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1962-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254430-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - INDENNIZZO - LIMITI - LUCRO CESSANTE - ESCLUSIONE - MANCATO REDDITO DELL'IMMOBILE - RISARCIBILITA - LIMITI.*

Il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione di un diritto, ai sensi dell'art 46 della legge sull'espropriazione per pubblica utilita, sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si e protratto l'evento lesivo, escluso ogni altro pregiudizio per lucrum cessans non esclude che il mancato reddito possa considerarsi nella valutazione dell'indennita, ma tale Rilevanza puo ammettersi non come lucrum cessans, bensi soltanto se sia derivata una reale perdita o diminuzione dell'immobile, anche se per perdita o diminuzione del valore locativo. (V 2481/61, 1810/60).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)