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Sez. 2, Sentenza n. 12298 del 21/08/2003 (Rv. 566116 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Obbligo del condomino di comunicare all'amministratore i mutamenti d'indirizzo e i trasferimenti delle unità immobiliari condominiali - Previsione - Legittimità - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566116-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

In materia di condominio, la previsione contenuta nel regolamento di condominio che impone ai condomini l'obbligo di comunicare i mutamenti dei loro indirizzi e i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte dello stabile è pienamente legittimo, in quanto finalizzato ad una più spedita e corretta gestione dell'amministrazione condominiale, e non lesivo di alcun diritto dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)