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Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 09/06/1971 (Rv. 352171 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - CONDIZIONI - TRANSAZIONE DELLA LITE - INSUSSISTENZA DELLO INTERESSE - DELIBAZIONE DELLA COMPETENZA AI FINI DELLE SPESE - IRRILEVANZA - DOGLIANZA IN ORDINE ALLE SPESE - NECESSITA DEI MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352171-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - CONDIZIONI - TRANSAZIONE DELLA LITE - INSUSSISTENZA DELLO INTERESSE - DELIBAZIONE DELLA COMPETENZA AI FINI DELLE SPESE - IRRILEVANZA - DOGLIANZA IN ORDINE ALLE SPESE - NECESSITA DEI MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE.*

Posto che il regolamento di Competenza ha per unica finalita la Determinazione del giudice competente a decidere la controversia, affinche quest'ultima prosegua davanti al giudice competente e sia da questo decisa, ne consegue che la persistenza della controversia medesima e la correlativa necessita di farla decidere dal giudice competente costituisce la ragion d'essere dell'istanza per il regolamento ed il presupposto necessario dell'interesse a proporla, in Mancanza del quale risulta inammissibile. Pertanto, qualora la controversia originariamente insorta tra le parti non sussista al tempo dell'impugnazione, perche, davanti allo stesso giudice adito, le parti medesime vi abbiano posto termine ed abbiano chiesto ed ottenuto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non e piu configurabile la necessita di stabilire quale giudice sarebbe stato competente ad accogliere o respingere la domanda. Ad identica soluzione si deve pervenire nel caso in cui il giudice adito, pur limitandosi a dichiarare, sulla richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere, abbia, tuttavia, ritenuto di risolvere la questione sulla propria Competenza, all'unico fine del regolamento delle spese del giudizio. In tal caso, la parte che si senta pregiudicata per la condanna nelle spese potra avvalersi soltanto dell'impugnazione ordinaria, proponibile contro quel capo di sentenza, e non gia del ricorso per regolamento di Competenza. (Conf 1781'65' 1515'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)