Sez. 3, Sentenza n. 1695 del 24/03/1981 (Rv. 412365 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - ESCLUSIONE - PROCURA AD HOC - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - ESCLUSIONE - PROCURA AD HOC - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Il difensore munito di procura per una determinata controversia non puo, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo cosi nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso. Ne la conseguente nullita puo considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca per dedurre il vizio in questione, difendendosi nel merito solo in via subordinata. (V 4822/79, mass n 401439; (V 2254/78, mass n 391653; (V 2950/73, mass n 366599; (V 2421/71, mass n 353376).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)