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Sez. 3, Sentenza n. 8611 del 23/08/1990 (Rv. 469010 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE - PERIODO FERIALE - ENFITEUSI - GIUDIZIO DI AFFRANCAZIONE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469010-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE - PERIODO FERIALE - ENFITEUSI - GIUDIZIO DI AFFRANCAZIONE - APPLICABILITÀ.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica anche ai giudizi di affrancazione delle enfiteusi rustiche disciplinati dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, a nulla rilevando che tali giudizi si svolgono, in virtù dell'art. 5 della legge 2 marzo 1963 n. 320, secondo il rito dettato per le controversie individuali di lavoro, per le quali l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 esclude l'operatività della suindicata sospensione. Infatti, le eccezioni al principio generale della sospensione in questione sono stabilite dall'art. 3 citato sulla base della natura della controversia - e non in relazione al rito per essa previsto - e i giudizi sopra menzionati non sono riconducibili nell'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ., ove vengono individuate le controversie individuali di lavoro, poiché il relativo rapporto non è derivante da contratti agrari contemplati da questa norma. (Conf 421/88, mass n 456966; (Conf 5481/83, mass n 430415).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)