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Sez. 3, Sentenza n. 5481 del 26/08/1983 (Rv. 430415 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - RAPPORTO DI COLONIA "AD MELIORANDUM" - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430415-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - RAPPORTO DI COLONIA "AD MELIORANDUM" - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - OPERATIVITÀ.*

Il rapporto di Colonia ad meliorandum non rientra tra i contratti agrari a carattere obbligatorio indicati nell'art. 409 n. 2 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), dando esso luogo, così come l'enfiteusi, al sorgere di un diritto reale, e cioè l'utile dominio del soprassuolo. Conseguentemente, la controversia relativa al diritto di affrancazione del canone della Colonia, attenendo ad un rapporto a contenuto reale, non è sottoposta né alle Disposizioni del rito del lavoro né alla norma di cui all'art. 3 della legge n. 742 del 1969, sicché per tale controversia opera la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. (V 2475/80, mass n 406207; (V 2600/80, mass n 406345; (V 2635/80, mass n 406376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)