Sez. 5, Sentenza n. 10811 del 03/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010) Rv. 246365 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Pronuncia ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
Il Giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. e non può quindi far prevalere tale formula su quella di estinzione del reato ove sussista appunto una causa estintiva del reato. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la sentenza ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. concerne l'assoluzione in giudizio e presuppone il compiuto accertamento che escluda l'alternativa di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)