Sez. 5, Sentenza n. 15364 del 18/03/2010 Cc. (dep. 21/04/2010) Rv. 246874 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere - Controllo del giudice di legittimità - Limiti.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare - alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. - per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il G.u.p. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato - in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. Pen. - ritenendo l'assenza o la non raggiungibilità della prova di consapevolezza dello stesso relativamente alla provenienza illecita di assegni, in quanto "le operazioni bancarie sono tracciabili" ed è "da escludere la sua volontà delittuosa, posto che quale esperto di tecnica bancaria avrebbe potuto escogitare altro e ben più efficace sistema di copertura". La S. C., rilevato che detta motivazione investe il dolo di riciclaggio, evidenzia che il dolo si desume dall'accaduto reale ed il ragionamento del gup, ancorato a mere supposizioni circa le fonti, non esclude la sostenibilità dell'accusa avanti al giudice che assunte le prove può in alternativa decidere per la condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)