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Sez. 3, Sentenza n. 172 del 22/01/1997 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 207106 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Giudice dell'udienza preliminare - Proscioglimento nel merito dell' imputato - Quando sono carenti o insufficienti le prove di accusa - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207106-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE

Il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato, in forza di quanto disposto dall'art. 425 cod. proc. pen., quando agli atti sussistono elementi incontrovertibili in ordine all'innocenza del predetto e non già quando sono carenti o insufficienti le prove di accusa, poiché soltanto il giudice del dibattimento, dopo aver completato l'istruzione dibattimentale, a norma di quanto disposto dall'art. 530 comma secondo stesso codice, può prosciogliere l'imputato per carenza, insufficienza o contraddittorietà delle prove.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)