Sez. 2, Sentenza n. 3740 del 19/02/2007 (Rv. 596732 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Fondamento - Diritto del professionista al corrispettivo per l'attività svolta - Esclusione - Fattispecie relativa a prestazione giudiziale svolta da praticante procuratore legale.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO
Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente (art. 1418 c. 1, cod. civ.), priva il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, nel caso di esercizio della professione forense in difetto dell'iscrizione all'albo professionale al momento in cui il contratto di patrocinio è stato stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella specie: studio della pratica e predisposizione di minute dell'atto di citazione nonché di altri atti difensivi), il professionista non ha diritto al compenso. (Fattispecie relativa a praticante procuratore legale)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)