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Sez. 5, Sentenza n. 65 del 25/10/2005 Cc. (dep. 04/01/2006) Rv. 232714 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Concorso nella falsità - Condizioni - Esclusione del reato ex art. 489 c.p.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232714-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO

In materia di falso, il concorso nel reato, che esclude la punibilità della diversa ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 cod. pen. (uso di atto falso), deve configurarsi in termini di concreta punibilità. Ne consegue che, se la falsificazione è stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. pen., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 cod. pen. (fattispecie relativa alla contraffazione dei dati anagrafici su un passaporto di paese straniero e su un visto di ingresso in Italia, esibiti alla frontiera).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)